IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il
quale prevede che  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri le disponibilita' del Fondo  di  cui  all'art.  7-quinquies,
comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono destinate  alle
finalita' di cui all'Elenco 1 allegato  alla  citata  legge  n.  191,
nella misura massima ivi prevista; 
  Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 250, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, gli schemi dei decreti del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, corredati di relazione tecnica finanziaria ai
sensi della normativa vigente verificata anche in ordine  all'assenza
di effetti negativi sui saldi di  finanza  pubblica,  sono  trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere, da parte delle  Commissioni
parlamentari competenti per i profili di  carattere  finanziario,  da
rendere entro trenta giorni dalla trasmissione  della  richiesta.  Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle  condizioni  formulate  con
riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi
di  decreto  corredati  dei   necessari   elementi   integrativi   di
informazione per i pareri definitivi delle  Commissioni  parlamentari
competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
quindici giorni; 
  Considerato, altresi', che nell'Elenco 1 allegato alla citata legge
n. 191 del 2009, e' prevista la proroga della devoluzione del  cinque
per mille attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa
di cui all'art. 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n.  296;
all'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n.  244;  all'art.
45,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31;
all'art. 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133; 
  Rilevata la necessita' di definire, per  l'anno  finanziario  2010,
con un  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali ed  il  Ministro  della  Salute,  le  tipologie  di
attivita' e di soggetti che possono accedere al beneficio del  cinque
per mille per l'anno 2010; 
  Rilevato, inoltre, che, con il medesimo decreto  occorre  stabilire
le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e
le modalita' del riparto  delle  somme,  nonche'  le  modalita'  e  i
termini del recupero delle somme non rendicontate; 
  Considerata  l'opportunita'  di  fissare  una  soglia  relativa  al
contributo percepito al di sotto della quale i  soggetti  beneficiari
non sono tenuti all'invio del rendiconto  e  della  relazione,  fermi
restando gli obblighi di compilazione e di  conservazione  per  dieci
anni della documentazione; 
  Visto l'art. 63-bis, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, in base al quale «Le disposizioni che riconoscono  contributi  a
favore di  associazioni  sportive  dilettantistiche  a  valere  sulle
risorse derivanti dal cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche hanno effetto  previa  adozione  di  un  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  che  disciplina  le  relative
modalita' di attuazione, prevedendo particolari modalita' di  accesso
al  contributo,  di  controllo  e  di  rendicontazione,  nonche'   la
limitazione dell'incentivo  nei  confronti  delle  sole  associazioni
sportive che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione   amministrativa»,   e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  20
gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2006, n.
22, recante «Definizione della modalita' di destinazione della  quota
pari al cinque per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche, in base alla  scelta  del  contribuente,  per  finalita'  di
volontariato,  ricerca  scientifica   e   dell'universita',   ricerca
sanitaria e attivita' sociali svolte dal comune di residenza»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  2
aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile  2009,  n.
88, recante «Modalita'  di  ammissione  delle  associazioni  sportive
dilettantistiche al  riparto  di  una  quota  pari  al  5  per  mille
dell'IRPEF», come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  2
maggio 2009, n. 100; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed  il  Ministro  della
Salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Finalita' e soggetti ai quali puo' essere  destinato  il  cinque  per
                  mille per l'anno finanziario 2010 
 
  1. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle  dichiarazioni
dei redditi relative  al  periodo  d'imposta  2009,  sulla  base  dei
criteri e delle modalita'  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 20 gennaio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 27 gennaio 2006,  n.  22,  fermo  quanto  gia'  dovuto  dai
contribuenti a titolo d'imposta sui redditi  delle  persone  fisiche,
una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa  e'  destinata
in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita': 
    a) sostegno del volontariato e  delle  altre  organizzazioni  non
lucrative di  utilita'  sociale,  di  cui  all'art.  10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione
sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle  province
autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art.  7,  della  legge  7
dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a),  del
citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 
    b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita'; 
    c) finanziamento della ricerca sanitaria; 
    d)  sostegno  delle  attivita'  sociali  svolte  dal  comune   di
residenza del contribuente; 
    e)   sostegno   alle   associazioni   sportive   dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono
una rilevante attivita' di interesse sociale. 
  2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla  legge
20 maggio 1985, n. 222. 
  3. La scelta di  destinazione  del  cinque  per  mille  di  cui  al
presente decreto e quella dell'otto per mille non sono in alcun  modo
alternative fra loro.